Fatti

Il ricorrente D., nato nel 1958, si è rivolto per la prima volta all'assicurazione invalidità il 25 luglio 2001 e gli è stata concessa una rendita intera con effetto retroattivo dal 1° aprile 2002 il 6 maggio 2003. Nell'ambito di un procedimento di revisione avviato dall'ufficio AI all'inizio del 2005, il 31 maggio 2005 ha disposto l'immediata sospensione dei pagamenti della rendita, in quanto D. si era rifiutato di sottoporsi a un intervento chirurgico all'anca ritenuto ragionevole per migliorare la sua capacità lavorativa.

D. aveva inizialmente rifiutato l'operazione, ma vi si è sottoposto il 31 agosto 2005. Il Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo ha accolto parzialmente il ricorso contro la decisione di opposizione dell'ufficio AI e ha ordinato di sospendere i pagamenti della rendita solo a partire dal 1° agosto 2005.

Contro questa decisione, D. presenta un ricorso di diritto pubblico chiedendo che gli venga continuata a corrispondere la rendita a partire da agosto 2005.

Legge

Il Tribunale federale respinge il ricorso. Ritiene legittima la sospensione dei pagamenti della rendita a partire dal 1° agosto 2005, in quanto D. si era rifiutato di sottoporsi all'intervento chirurgico all'anca ritenuto ragionevole dall'ufficio AI, nonostante secondo le perizie mediche avrebbe probabilmente comportato un notevole miglioramento della sua capacità lavorativa.

Il Tribunale federale afferma che D. era stato sufficientemente informato sulla necessità e ragionevolezza dell'operazione e gli era stato concesso abbastanza tempo per effettuarla. Il suo rifiuto di sottoporsi all'intervento costituisce una violazione del suo obbligo di ridurre il danno, che giustifica la sospensione della rendita.

Sebbene la…