Fatti

La società I. AG, con sede a Bolligen (BE), iscritta nel registro di commercio il 20 dicembre 1979, oltre ad altri articoli per ufficio, distribuisce anche accessori per l'informatica con il marchio i.-data. La società I.com AG, con sede a Coira, iscritta nel registro di commercio il 10 marzo 1982, vende anch'essa accessori per l'informatica. Con lettera del 13 settembre 1988, la I.com AG è stata diffida dalla I. AG in quanto le due società sono confondibili.

Il 17 agosto 1989, la I. AG ha citato in giudizio la I.com AG presso il Tribunale distrettuale di Plessur, chiedendo la cessazione dell'uso della denominazione "I.com" e la modifica della ragione sociale, sia in base al diritto societario e dei nomi che in base alla LCD. Il Tribunale distrettuale ha negato il rischio di confusione e respinto la domanda. Tuttavia, in seguito all'appello della attrice, il Tribunale cantonale dei Grigioni, con sentenza del 6 novembre 1990, ha riconosciuto il rischio di confusione e, in linea di principio, anche le richieste proposte in base al diritto societario e alla concorrenza sleale, ma ha confermato la sentenza del tribunale distrettuale motivando che l'attrice aveva estinto i suoi diritti per inerzia durata sei anni e mezzo.

Legge

Il Tribunale federale constata che l'estinzione delle richieste di rimozione e astensione derivanti dal diritto societario e dalla concorrenza sleale presuppone in linea di principio che il titolare del diritto abbia tollerato senza opposizione per un lungo periodo l'uso di un segno identico o simile e che il contravventore abbia nel frattempo acquisito un proprio pregevole possesso del segno.

Il ritardo nell'esercizio del diritto può essere anche abusivo se dovuto a negligenza o addirittura a ignoranza incolpevole della violazione del diritto. In tali casi, il divieto di abuso degli interessi sostituisce il divieto di comportamento contraddittorio che presuppone la colpa. Decisivo è se, considerato il minore o sproporzionato interesse…