Fatti

La signora M., nata nel 1952, ha richiesto alla Cassa di compensazione del Cantone di Berna il 20 novembre 1997 l'accredito di un credito di assistenza, in quanto presta assistenza a suo marito. Con decisione del 5 marzo 1998, la Cassa di compensazione ha respinto la richiesta, in quanto il marito percepisce un'indennità per menomazione dell'assicurazione contro gli infortuni e non dell'assicurazione vecchiaia e superstiti o dell'assicurazione invalidità.

Accogliendo parzialmente il ricorso, il Tribunale amministrativo del Cantone di Berna, con decisione del 28 aprile 1999, ha annullato la decisione e rinviato gli atti alla Cassa affinché si pronunci nuovamente sul diritto a un credito di assistenza dopo ulteriori accertamenti.

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha presentato ricorso di diritto amministrativo chiedendo l'annullamento della decisione cantonale e il ripristino della decisione della Cassa.

Legge

Il Tribunale federale delle assicurazioni è giunto alla conclusione che i crediti di assistenza devono essere accreditati anche se la persona assistita soddisfa i requisiti per un'indennità per menomazione di grado almeno medio dell'assicurazione vecchiaia e superstiti o dell'assicurazione invalidità, ma non la percepisce a causa di disposizioni di coordinamento che danno priorità all'indennità per menomazione dell'assicurazione contro gli infortuni.

Il Tribunale ha motivato questo…