Fatti
Il caso riguarda la questione se l'istituto B. possa essere considerato un "istituto idoneo" ai sensi dell'art. 397a cpv. 1 CC per il ricovero coattivo a scopo assistenziale del ricorrente X. X. soffre di una deficienza mentale congenita che porta a un disturbo di personalità con estrema vulnerabilità. Commette frodi in osterie e si lascia andare a minacce e vie di fatto, con il consumo eccessivo di alcol che svolge un ruolo ulteriormente negativo.
L'istanza precedente, la Commissione di ricorso del Tribunale cantonale S., aveva ordinato il collocamento di X. nell'istituto B. come misura idonea nell'ambito del ricovero coattivo a scopo assistenziale. X. presenta ricorso contro questa decisione al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale esamina innanzitutto cosa debba intendersi per "istituto idoneo" ai sensi dell'art. 397a cpv. 1 CC. Constata che il legislatore ha deliberatamente rinunciato a definire più precisamente il concetto, per poter tener conto delle diverse forme di istituti presenti in Svizzera.
In linea di principio, un istituto deve essere in grado di garantire all'interessato la cura e l'assistenza concretamente necessarie. Inoltre, il soggiorno nell'istituto dovrebbe avere anche un effetto educativo sull'interessato, affinché dopo la dimissione possa gestire la propria vita con le proprie forze.
Il Tribunale federale ammette che, di regola, gli istituti penali non sono considerati idonei per il ricovero coattivo a scopo assistenziale. Tuttavia, in via eccezionale, anche un istituto penale può essere…