Fatti
[A.] lavora presso la Banca X. ed è affiliato alla Cassa pensioni della banca. Il 31 luglio 1995, ha avuto diritto a un prelievo anticipato di 90'293 fr. a titolo di incentivo alla proprietà di un'abitazione. [A.] e B. si sono sposati il 5 luglio 1996. Il 27 marzo 2000, il Presidente del Tribunale civile del distretto di Y. ha pronunciato il loro divorzio. Il giudice del divorzio ha ratificato la convenzione secondo la quale la moglie avrà diritto alla metà della differenza tra le prestazioni di uscita dei due coniugi calcolate in base alla durata del matrimonio. Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone di Vaud è stato adito per procedere al calcolo delle prestazioni di uscita da ripartire.Legge
L'articolo 30c cpv. 6 LPP disciplina il prelievo anticipato quando i coniugi divorziano prima del verificarsi di un caso di previdenza. Interpretato conformemente alla lettera, allo scopo e al senso della legge, questo articolo si applica anche nel caso in cui i mezzi della previdenza professionale siano stati utilizzati per il prelievo anticipato prima del matrimonio. Il prelievo anticipato per l'acquisizione di un'abitazione, che conserva il suo valore nominale fino al divorzio, non produce interessi ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 seconda frase LFLP.
Il prelievo anticipato deve essere preso in considerazione nel calcolo della prestazione di uscita da ripartire. L'importo del prelievo anticipato che costituisce ancora un…