Fatti
La controversia riguarda la revoca di un'autorizzazione all'acquisto di fondi agricoli concessa a [A.] dalla Commissione fondiaria agricola del Cantone di Ginevra, nonché l'ordine di rettificare il registro fondiario per reiscrivere l'Associazione B. come proprietaria.
[A.] ha acquistato i fondi nel 2011 sostenendo che li avrebbe sfruttati personalmente, mentre in realtà non aveva mai avuto l'intenzione di farlo. Nel 2021, la Commissione fondiaria agricola ha revocato l'autorizzazione all'acquisto e ordinato la rettifica del registro fondiario.
[A.] ha contestato queste decisioni dinanzi ai tribunali cantonali, senza successo. Infine, ha presentato ricorso al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale respinge il ricorso di A.
Esso ritiene che gli art. 71 cpv. 2 e 72 cpv. 3 della Legge federale sul diritto fondiario rurale (LDFR) debbano essere interpretati in modo coordinato. Quando un'autorizzazione all'acquisto è revocata entro il termine di 10 anni previsto dall'art. 71 cpv. 2 LDFR, il registro fondiario deve essere rettificato in applicazione dell'art. 72 cpv. 1 LDFR, anche se l'ordine di rettifica interviene dopo la scadenza del termine di 10 anni di cui all'art. 72 cpv.…