Fatti

Il caso riguarda la questione di come i redditi pensionistici derivanti da un contratto di rendita vitalizia a termine debbano essere considerati per la determinazione dei contributi AVS di un non lavoratore. La cassa di compensazione del Cantone di San Gallo aveva capitalizzato i redditi pensionistici del ricorrente M. e li aveva aggiunti al patrimonio per fissare i contributi per gli anni 1985-1991. M. si è opposto a questa prassi e ha chiesto che invece venisse aggiunto al patrimonio solo il capitale originariamente investito nel contratto di rendita vitalizia, pari a Fr. 200'000.

Il tribunale delle assicurazioni del Cantone di San Gallo ha accolto parzialmente il ricorso e ha rinviato il caso alla cassa di compensazione per l'accertamento del patrimonio determinante e la nuova fissazione dei contributi. La cassa di compensazione ha quindi presentato un ricorso di diritto amministrativo con l'obiettivo di confermare le decisioni integrative del 26 ottobre 1990 e del 2 novembre 1990.

Legge

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha confermato la giurisprudenza precedente, secondo la quale i redditi pensionistici di un non lavoratore devono in linea di principio essere capitalizzati e aggiunti al patrimonio. Ciò vale anche per le rendite vitalizie a termine, in quanto non rappresentano valori patrimoniali realizzabili e non è possibile determinare un importo massimo delle prestazioni pensionistiche, in particolare se queste sono legate a una partecipazione agli utili variabile.

Il tribunale ha…