Fatti

La signora A., nata nel 1991, ha subito una contusione alla mano sinistra durante il lavoro il 2 settembre 2013. L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva) ha corrisposto indennità giornaliere e sostenuto i costi di guarigione. Con lettera del 3 agosto 2015, la Suva ha comunicato ad A. che avrebbe interrotto le prestazioni per le spese di guarigione e avrebbe esaminato il diritto a una rendita d'invalidità. In una decisione del 16 settembre 2015, la Suva ha stabilito che, con una perdita salariale dell'1%, non sussisteva una menomazione rilevante della capacità lavorativa dovuta all'infortunio e pertanto non poteva essere concessa una rendita d'invalidità.

Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone di San Gallo ha respinto il ricorso di A., nella misura in cui vi aveva fatto luogo, e ha rinviato la questione alla Suva per la decisione sulle indennità giornaliere e le prestazioni per il trattamento curativo. La Suva ha quindi presentato un ricorso in materia di diritto pubblico chiedendone l'annullamento.

Legge

Secondo il Tribunale federale, la sospensione delle prestazioni temporanee e la conclusione del caso con l'esame della questione della rendita sono così strettamente connesse che si deve partire da un unico oggetto di contesa. L'istanza precedente non avrebbe quindi dovuto partire da due oggetti di contesa distinti.

La sospensione delle prestazioni temporanee e l'esame della rendita facevano parte inscindibilmente dell'oggetto di impugnazione e di contesa nel procedimento di prima istanza. Anche se la Suva nell'atto amministrativo del 16 settembre 2015 non si fosse (nemmeno…