Fatti

La Linde AG (ricorrente), una società per azioni tedesca, incaricò nel 1990 la Deutsche Bank AG di trasferire commissioni per un totale di DM 10'750'000.-- in tre rate a Pablo Reimpell, vicepresidente della società venezuelana PDVSA. Tuttavia, la Deutsche Bank AG non ha trasferito gli importi di DM 2'250'000.-- e DM 500'000.-- a Pablo Reimpell, ma al terzo interveniente José Trinidad Marquez. Di conseguenza, la ricorrente, in qualità di cessionaria della Deutsche Bank AG, ha fatto valere un diritto di rimborso contro la convenuta (Schweizerische Bankgesellschaft).

Legge

Il Tribunale federale ha annullato la sentenza di prima istanza e rinviato la controversia alla prima istanza per integrare i fatti e adottare una nuova decisione. Ha affermato che l'eventuale illiceità morale del rapporto valutario tra la ricorrente e Pablo Reimpell non si ripercuote sul rapporto di copertura tra la ricorrente e la convenuta. Pertanto, la convenuta era obbligata ad eseguire l'ordine di trasferimento in conformità alle istruzioni e non può invocare l'art. 66 CO per respingere il diritto contrattuale di rimborso della ricorrente.

Il Tribunale federale ha chiarito che l'art. 66 CO, in quanto "norma generale di diniego della tutela giuridica", non esclude tutti i diritti basati su un…