Fatti

X., cittadina turca, è stata sposata con Y. dal 1976 al 1988. Dal matrimonio sono nati quattro figli. Dopo il divorzio, Y. ha vissuto in Svizzera dal 1989 e ha sposato una ungherese residente qui nel 1989. Nel 1997, Y. e X. si sono risposati. Nel 2002, Y. ha richiesto il permesso di ingresso permanente per il figlio D. per vivere con il padre. Nel 2003, ha presentato una domanda anche per il permesso di soggiorno per la moglie X.

Con decisione del 7 aprile 2005, l'Ufficio per la migrazione del Cantone di Zurigo ha rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno a X. Contro questa decisione, X. ha presentato ricorso, respinto dal Consiglio di Stato del Cantone di Zurigo. A seguito del ricorso di X., il Tribunale federale ha annullato la sentenza impugnata e ha ordinato all'Ufficio per la migrazione di rilasciare il permesso di soggiorno a X.

Legge

Il Tribunale federale ha deciso che le disposizioni sul ricongiungimento familiare dell'Accordo sulla libera circolazione (ALC) si applicano alle persone che, oltre alla cittadinanza svizzera, hanno anche la cittadinanza di un altro Stato contraente. I parenti in linea ascendente a cui è concesso il mantenimento hanno il diritto, ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 lett. b allegato I ALC, di risiedere presso una persona che è cittadina di uno Stato contraente e ha il diritto di soggiorno.

Il fabbisogno di…