Fatti
A.X. e B.X. facevano parte della comunità ereditaria di Y., che possedeva un'azienda agricola. Nell'ambito dell'imposizione per le imposte cantonali e comunali del 2007, A.X. ha rivendicato una perdita di Fr. 67'000.-- derivante dal trasferimento dell'azienda, che tuttavia non è stata riconosciuta dalla Commissione fiscale Z. Per le imposte cantonali e comunali del 2007, i coniugi [A.] e B.X. sono stati tassati su un reddito imponibile di Fr. 63'400.--.
Con la dichiarazione dei redditi del 2008, i coniugi [A.] e B.X. hanno rivendicato una riportabilità della perdita di Fr. 67'000.-- e ne hanno chiesto la compensazione con il resto del reddito, ma la Commissione fiscale [Z.] l'ha rifiutata. L'imposizione per le imposte cantonali e comunali del 2008 è stata di un reddito imponibile di Fr. 68'600.--. Il ricorso e l'appello sono rimasti senza esito. Un ricorso dei contribuenti è stato respinto dal Tribunale amministrativo del Cantone di Argovia con sentenza del 2 febbraio 2011.
Legge
Il Tribunale federale afferma che le perdite ai sensi dell'art. 67 LIFD non possono essere riportate a piacere, ma solo nella misura in cui non sono state ancora compensate con il reddito. Poiché la Commissione fiscale [Z.] ha tassato definitivamente i ricorrenti per il periodo fiscale 2007 e ha constatato che non esiste una perdita compensabile, i ricorrenti avrebbero dovuto far valere questo aspetto con…