Fatti
La società Y. Corporation Inc. ha intentato una causa nel gennaio 1984 contro la ditta X. per il pagamento di un supplemento. Il Tribunale di commercio del Cantone di Zurigo ha accolto la domanda. In seguito al ricorso della convenuta, il Tribunale federale ha annullato questa sentenza il 4 novembre 1986 e ha rinviato il caso al Tribunale di commercio per ulteriori accertamenti dei fatti e una nuova valutazione. Il 31 marzo 1987, il Tribunale federale ha respinto la richiesta di revisione della ricorrente contro la decisione di rinvio.
Il 4 dicembre 1987, le parti hanno concluso una transazione davanti al Tribunale di commercio. Hanno concordato che la ricorrente limitasse la sua richiesta a una parte, la convenuta riconoscesse la domanda in questa misura, ciascuna parte sostenesse metà delle spese giudiziarie e rinunciasse a un indennizzo per le spese processuali. Il 10 dicembre 1987, il presidente del Tribunale di commercio ha dichiarato la causa definita per transazione.
Con un'istanza del 10 febbraio 1988, la ricorrente ha chiesto nuovamente al Tribunale federale la revisione della sua sentenza del 4 novembre 1986. Essa vede nella testimonianza del 4 dicembre 1987 nuovi fatti rilevanti ai sensi dell'art. 137 lett. b LTF.
Legge
Il Tribunale federale afferma che una richiesta di revisione è ammissibile solo se la decisione sul rimedio giuridico è idonea a procurare al ricorrente il successo materiale perseguito. Ciò non è il caso qui, poiché la causa è stata definita per transazione e non per un atto di autorità del tribunale.
Un interesse alla protezione giuridica…