Fatti

Il caso riguarda un sequestro che la società F. AG aveva ottenuto contro O. L'ufficio esecuzioni di Zurigo 1 il 28 gennaio 1977 aveva posto sotto sequestro presso la Banca X. il contenuto di cassette di sicurezza nonché i saldi dei conti correnti e i depositi titoli del debitore sottoposto a sequestro. La Banca X. inizialmente si rifiutò di fornire qualsiasi informazione sulla presenza di beni sottoposti a sequestro. Il 9 giugno 1977 la Banca X. comunicò al rappresentante del creditore sequestrante di avere un credito nei confronti del debitore sottoposto a sequestro, garantito dal pegno di titoli. L'ufficio esecuzioni ha quindi richiesto alla Banca X. di fornire entro 10 giorni informazioni sui valori patrimoniali interessati dal sequestro e di comunicare l'entità delle sue pretese di pegno.

Con decisione del 17 giugno 1977, l'ufficio esecuzioni ha fissato un termine al creditore sequestrante per presentare l'opposizione. Contro questa decisione, il creditore sequestrante ha presentato reclamo al tribunale distrettuale di Zurigo, chiedendo che fosse accertato che la Banca X. aveva presentato in ritardo la sua pretesa di pegno sui valori patrimoniali del debitore sottoposto a sequestro depositati presso di essa e che pertanto tale diritto di pegno era decaduto.

Il tribunale distrettuale ha accolto il reclamo e ha accolto la richiesta del creditore sequestrante. Contro questa decisione, la Banca X. ha presentato ricorso al tribunale superiore del Cantone di Zurigo, che ha respinto il ricorso e confermato la decisione del tribunale distrettuale.

Contro la decisione del tribunale superiore, la Banca X. ha presentato ricorso alla Camera esecuzioni e fallimenti del Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale respinge il ricorso della Banca X. Esso conferma il suo consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il terzo deve denunciare immediatamente i suoi diritti su un bene sottoposto a esecuzione forzata, pena la decadenza. Il rimprovero di ritardo doloso può essere giustificato anche quando il terzo attende a lungo prima di denunciare i suoi diritti, senza un motivo rilevante, pur essendo consapevole di ostacolare in tal modo il procedimento esecutivo.

Il Tribunale federale non vede motivi per discostarsi da questa prassi. Esso argomenta che il creditore ha un interesse rilevante affinché i…