Fatti

L'impresa X. S.A. ha ottenuto una linea di credito presso Crédit Lyonnais (Svizzera) S.A. (la Banca) nel 1991. [S.] e [G.], rispettivamente presidente del consiglio di amministrazione e direttore di X. S.A., si sono costituiti fideiussori solidali di questa società nei confronti della Banca fino a un importo massimo di 300'000 franchi.

Dopo il fallimento di X. S.A. nel 1992, la Banca ha richiesto a [S.] e [G.], in qualità di fideiussori, il rimborso del saldo debitore di 250'241,84 franchi. I convenuti hanno fatto opposizione ai precetti esecutivi, ritenendo che la loro fideiussione fosse limitata nel tempo e che fossero quindi liberati dal loro impegno.

La Banca ha quindi citato in giudizio [S.] e [G.] per il pagamento della somma dovuta, ottenendo ragione dinanzi alle autorità cantonali. I convenuti hanno presentato ricorso al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale respinge il ricorso e conferma la sentenza impugnata. Esso ritiene che la fideiussione controversa non sia stata prestata per un tempo determinato, ma a durata indeterminata, conformemente alla natura accessoria di questo tipo di garanzia.

Secondo il Tribunale, la clausola che prevede che l'impegno dei fideiussori resti in vigore finché sussista un rapporto d'affari tra il debitore principale…