Fatti

La signora Z., nata nel 1962, soffre dal 1981 di una grave e persistente depressione, che le impedisce di esercitare la professione di infermiera psichiatrica appresa. Il 1° aprile 1993 si è rivolta all'Assicurazione invalidità per richiedere prestazioni. Con decisione del 5 agosto 1994, la Cassa di compensazione di Svitto le ha accordato una rendita AI completa a decorrere dal 1° giugno 1993, ma ha respinto, con decisione del 9 agosto 1994, le misure di integrazione professionale.

A seguito di ricorso, il Tribunale amministrativo del Cantone di Svitto ha revocato l'attribuzione della rendita e ha invece concesso alla signora Z. misure professionali. L'Ufficio AI di Svitto ha quindi presentato ricorso di diritto amministrativo chiedendo l'annullamento della decisione del tribunale cantonale.

Legge

Il Tribunale federale esamina innanzitutto se la ricorrente abbia diritto a una rendita AI. In base al grado di invalidità superiore ai due terzi a decorrere dal 1° giugno 1993, le è sorto il diritto a una rendita AI completa. Tuttavia, questa attribuzione della rendita è soggetta a riserva di revisione ai sensi dell'art. 41 LAI, in quanto possono emergere modifiche fattuali a seguito dei risultati delle misure di integrazione ordinate ed eseguite.

Successivamente, il Tribunale federale valuta se la ricorrente abbia diritto a misure di integrazione professionale, in particolare a una riqualificazione. Constata che, a causa della sua malattia psichica, la precedente professione di infermiera psichiatrica non le è più ragionevolmente esigibile e che una riqualificazione come sarta rappresenta una valida alternativa.

Il Tribunale federale afferma che il requisito della "quasi equivalenza" della riqualificazione rispetto all'attività precedente non si basa…