Fatti
[A.] ha acquistato nel gennaio 2018 un'unità immobiliare in una proprietà a U./BE. Nel contratto di vendita era stato concordato che [A.] dovesse trasferire al venditore, oltre al prezzo di acquisto, un importo di Fr. 9'391.40 per la quota del fondo di rinnovo. [A.] ha effettuato un bonifico di Fr. 10'020.60 il 27 febbraio 2018, che secondo le sue indicazioni è stato versato al venditore.
L'amministrazione fiscale del Cantone di Berna non ha ammesso l'importo di Fr. 9'391.- come manutenzione immobiliare in deduzione. [A.] ha presentato senza successo un ricorso contro questo nel Cantone di Berna. Con un ricorso al Tribunale federale, [A.] chiede che l'acquisto del fondo di rinnovo sia ammesso in deduzione come manutenzione immobiliare.
Legge
Il Tribunale federale respinge il ricorso. Esso afferma che il fondo di rinnovo è un patrimonio speciale vincolato della comunità di proprietari per piani, di cui i singoli proprietari per piani hanno diritto in proporzione, ma non hanno un potere di disposizione diretto. Il pagamento dell'acquirente al venditore per la quota del fondo di rinnovo non è quindi un "acquisto" del fondo e non può essere equiparato a un conferimento. È piuttosto parte dell'operazione di cessione e non può essere dedotto fiscalmente come manutenzione…