Fatti
Questo caso riguarda C., un debitore domiciliato a Saint-Genis-Pouilly (Francia) che lavora a Ginevra. La distanza tra il suo domicilio e il suo luogo di lavoro è di 8,5 km, che percorre quattro volte al giorno a causa del suo orario di lavoro irregolare che non gli permette di utilizzare i trasporti pubblici. Il 19 gennaio 1978, il Tribunale di primo grado di Ginevra ha ordinato il sequestro dello stipendio di C. su richiesta della società B. S.A. L'Ufficio esecuzioni di Ginevra ha quindi dichiarato lo stipendio di C. non pignorabile, tenendo conto in particolare delle spese di trasporto valutate in 100 fr. al mese.
Il 1° febbraio 1978, B. S.A. ha chiesto all'autorità cantonale di vigilanza di riesaminare la situazione del debitore. L'ufficio ha quindi proceduto a una nuova indagine e ha distinto le spese fisse (254 fr. al mese) e le spese variabili (170 fr. al mese) legate all'utilizzo dell'automobile da parte di C. per recarsi sul suo luogo di lavoro. Sulla base di questa relazione, B. S.A. ha ritenuto che lo stipendio del debitore potesse essere pignorato fino a 455 fr. al mese.
Il 21 giugno 1978, l'autorità cantonale di vigilanza ha parzialmente accolto il reclamo, fissando a 160 fr. al mese l'importo della trattenuta da operare sullo stipendio di C. Ha ritenuto giustificato l'uso di un'automobile da parte del debitore, ma ha rifiutato di tenere conto dell'ammortamento del veicolo nel calcolo delle spese di trasporto.
Legge
La società B. S.A. ha fatto ricorso al Tribunale federale, chiedendo che le spese di trasporto siano ridotte a 52 fr. al mese, il che porterebbe l'importo della trattenuta a 308 fr. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso.
Il Tribunale federale ha ritenuto che…