Fatti
Una società cooperativa (la cooperativa) è stata costituita da diverse persone che desideravano costruire un edificio residenziale e diventare proprietari della loro abitazione familiare. La cooperativa ha stipulato un contratto di architettura con Z. (l'architetto), incaricandolo dello studio e della realizzazione dell'edificio, inclusa la direzione dei lavori.
Dopo il completamento dell'edificio, la cooperativa ha riscontrato vari difetti dell'opera e ha intentato un'azione di risarcimento danni contro l'architetto sulla base dell'art. 97 CO, invocando l'inadempimento contrattuale. L'architetto, dal canto suo, ha richiesto il pagamento di un saldo di onorari.
Il Tribunale cantonale ha respinto la richiesta di risarcimento danni della cooperativa, ritenendo che essa non avesse provato di aver subito un danno. La cooperativa ha quindi fatto ricorso al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso e confermato la sentenza impugnata.
Secondo la giurisprudenza, quando un architetto è incaricato di redigere piani, capitolati o progetti di costruzione, si conclude un contratto d'appalto; se gli viene affidato l'affidamento dei lavori e la sorveglianza dei lavori, si tratta di un mandato; se il suo incarico comprende attività rientranti in entrambe le categorie, il contratto è misto.
Nel caso di specie, il contratto concluso tra la cooperativa e l'architetto era un contratto globale, rientrante sia nel…