Fatti
Il signor A., nato nel 1963, era alle dipendenze della ditta B. dal 9 aprile 1979 e di conseguenza assicurato obbligatoriamente contro le conseguenze di infortuni presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva). Il 19 aprile 2003 subì un incidente con uno scooter elettrico, riportando un grave trauma cranico-cerebrale. La Suva erogò le prestazioni di legge, ma non gli riconobbe una rendita in quanto la capacità lavorativa non risultava notevolmente compromessa.
Il 9 maggio 2007 A. comunicò alla Suva di non essere più in grado di svolgere il suo lavoro al 100%. La Suva riconobbe il suo obbligo di prestazione e concordò con A. e il suo datore di lavoro che l'assicuratore contro gli infortuni sarebbe stato nuovamente informato in caso di ulteriori problemi.
Il 20 dicembre 2013 A. presentò una richiesta di revisione ai sensi dell'art. 53 LPGA. Di conseguenza, la Suva gli riconobbe a decorrere dal 1° gennaio 2014 una rendita d'invalidità al 100% nonché un'indennità per integrità fisica aggiuntiva del 40%.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato se l'istanza precedente abbia violato il diritto federale confermando l'inizio della rendita fissato dalla Suva al 1° gennaio 2014.
Il Tribunale federale ha affermato che in caso di ricadute e conseguenze tardive senza trattamento curativo, l'inizio della rendita deve essere fissato al più presto al momento della presentazione della domanda o della…