Fatti

La signora K., nata nel 1959, lavorava come capo progetto ed era assicurata presso Elvia Assicurazioni (oggi Allianz Svizzera) contro le conseguenze di incidenti. Il 30 ottobre 2000, durante un soggiorno di vacanza in Egitto, è stata vittima di uno stupro. Di conseguenza, le è stata diagnosticata una sindrome da stress post-traumatico, che nel corso del tempo si è evoluta in un disturbo di personalità misto astenico ed emotivamente instabile.

Allianz ha corrisposto un'indennità giornaliera e concesso un trattamento terapeutico sotto forma di psicoterapia. Tuttavia, sulla base di una perizia del 12 novembre 2009, il 16 aprile 2010 Allianz ha interrotto le prestazioni assicurative, ad eccezione di un'indennità di integrità del 15%.

Contro questa decisione, K. ha presentato reclamo. Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone di Soletta ha accolto parzialmente il reclamo e ha ordinato il proseguimento del trattamento terapeutico.

Allianz ha quindi presentato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha accolto il ricorso di Allianz e ha annullato la decisione del Tribunale delle assicurazioni, nella misura in cui aveva disposto il proseguimento del trattamento terapeutico.

Secondo l'interpretazione del Tribunale federale, il diritto a un trattamento terapeutico ai sensi dell'art. 21 cpv. 1 lett. c LAINF presuppone necessariamente la percezione di…