Fatti
Nicola G. ha lavorato dal 29 aprile al 3 maggio 1985 come manovale presso l'azienda B. ed era assicurato presso la Società Assicurativa Svizzera Mobiliar (Mobiliar) contro gli infortuni professionali e non professionali. Il 6 maggio 1985 voleva iniziare un nuovo impiego come meccanico ausiliario presso il Garage P., i cui dipendenti sono assicurati presso l'Istituto Svizzero di Assicurazione contro gli Infortuni (SUVA). La sera di domenica 5 maggio 1985, dopo aver consumato alcolici, Nicola G. ha causato un incidente autonomo con gravi lesioni.
La Mobiliar ha trasmesso la denuncia di infortunio alla SUVA il 18 luglio 1985, che ha respinto l'obbligo di prestazione con decisione del 4 novembre 1985. Successivamente, la SUVA ha erogato le prestazioni assicurative, ma ha mantenuto la sua incompetenza e ha chiesto alla Mobiliar di assumere il caso.
Il 16 febbraio 1987, la SUVA ha presentato un ricorso di diritto amministrativo contro la Mobiliar per accertare la sua competenza e l'obbligo di prestazione per il caso assicurativo.
Legge
Il Tribunale Federale delle Assicurazioni è giunto alla conclusione che l'ordine di competenza regolato negli art. 105 cpv. 2 e 110 cpv. 1 LAINF è generalmente applicabile ai conflitti di competenza tra assicuratori e non solo nei casi in cui sia contestato il solo obbligo di prestazione di un assicuratore.
Di conseguenza, la SUVA avrebbe dovuto trattare il ricorso di Nicola G. contro la sua…