Fatti

La società A. AG ha presentato un ricorso in materia civile contro la decisione del Tribunale cantonale di Appenzello Esterno, che aveva accolto la richiesta di B. di convocazione di un'assemblea generale straordinaria della A. AG. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso della A. AG con sentenza del 15 giugno 2020, nella misura in cui vi ha fatto luogo.

Con atto del 24 agosto 2020, la A. AG ha chiesto al Tribunale federale la revisione di questa sentenza. Essa ha sostenuto di aver successivamente scoperto fatti e prove rilevanti che non aveva potuto produrre nel precedente procedimento. In particolare, ha appreso che le controverse 2,9 milioni di azioni al portatore non si trovavano più al momento della decisione di primo grado nel deposito del convenuto nel procedimento di revisione B., in quanto questi le aveva trasferite a suo figlio F. ancora durante il procedimento di primo grado. B. non era quindi più azionista e non era quindi legittimato a chiedere la convocazione di un'assemblea generale.

Legge

Il Tribunale federale ha accolto la domanda di revisione. Ha spiegato che il procedimento di revisione dinanzi al Tribunale federale è articolato su più fasi. Dapprima il Tribunale federale esamina l'ammissibilità della domanda di revisione. Se ritiene la domanda ammissibile, vi fa luogo ed esamina se sussiste il motivo di revisione invocato.

Nel caso di specie, il Tribunale federale era competente per la domanda di revisione, in quanto era entrato nel merito del ricorso originario della A. AG e lo aveva giudicato. In tale…