Fatti
Il convenuto A., residente in Germania (ricorrente), lamenta una violazione dell'art. 15 cpv. 1 lett. c e dell'art. 16 e segg. della Convenzione di Lugano. Egli sostiene che l'istanza precedente non ha riconosciuto che non è lui a dover provare la sussistenza dei presupposti dell'art. 15 cpv. 1 lett. c della Convenzione di Lugano, ma la Banca X. (attrice, controparte nel ricorso) a dover provare la loro insussistenza.
L'istanza precedente ha correttamente affermato che, secondo i principi generali, l'onere della prova dei fatti che fondano la competenza spetta all'attore. Se tale prova riesce, spetta al convenuto provare i presupposti di eccezioni, come la competenza speciale per le cause di consumo ai sensi degli artt. 15 e segg. della Convenzione di Lugano.
L'istanza precedente ha correttamente ritenuto che il ricorrente è onerato della prova dei fatti sui quali fonda la sua eccezione, basata sulle norme di competenza parzialmente inderogabili per le cause di consumo, contro la valida clausola di proroga della competenza.
Legge
L'istanza precedente ha constatato che non è stato né affermato né risulta evidente che la succursale della controparte nel ricorso in Germania esistesse già nel 1987 o al più tardi nel 1994, quando il ricorrente ha firmato il documento "Application for opening of an account and general conditions". Piuttosto, risulta dall'estratto del sito web dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari che le necessarie autorizzazioni per la succursale siano state rilasciate solo nel 2006.
L'istanza precedente ha quindi rilevato che il ricorrente vuole fondare l'orientamento dell'attività della controparte nel ricorso verso la Germania mediante estratti dai suoi siti web. Tuttavia, è notorio che Internet si è sviluppato come mezzo di comunicazione di massa solo dopo il 1994 ed è stato pertanto utilizzato dalle imprese a scopi pubblicitari, ecc. Il ricorrente non afferma nemmeno concretamente che tali presenze online esistessero già nel 1994.
Sulla base di ciò, l'istanza precedente ha considerato che non è stato dimostrato che la controparte nel ricorso esercitasse un'attività professionale in Germania nel 1994 o prima, o che l'avesse in qualche modo orientata verso la Germania. Pertanto, non si tratta di una causa di consumo ai sensi dell'art. 15 cpv. 1 lett. c della Convenzione di Lugano.
L'istanza precedente ha quindi correttamente riconosciuto che l'applicazione di questa disposizione è possibile solo se la controparte nel ricorso esercitava un'attività in Germania al più tardi nel 1994, quando il ricorrente ha…