Fatti

Il caso riguarda il recupero di una rendita vedovile erroneamente erogata da parte della Cassa Svizzera di Compensazione. La ricorrente aveva percepito la rendita in buona fede sulla base della decisione di concessione della rendita del 17 marzo 1967 e l'aveva utilizzata per il sostentamento. La Cassa di Compensazione ha richiesto il rimborso degli importi della rendita percepiti nel periodo da marzo 1967 a febbraio 1972, pari a 15.314 franchi.

Il Tribunale Federale delle Assicurazioni ha dovuto decidere se e in quale misura la ricorrente fosse tenuta al rimborso. In particolare, si è trattato della questione della prescrizione del diritto di ripetizione ai sensi dell'art. 47 cpv. 2 LAVS e dell'applicabilità del principio della protezione del legittimo affidamento.

Legge

Il tribunale ha innanzitutto constatato che il diritto di ripetizione per gli importi della rendita da marzo a maggio 1967 era prescritto, in quanto era scaduto il termine quinquennale di cui all'art. 47 cpv. 2 LAVS. In questa misura, il ricorso è stato accolto.

Per le rendite percepite a partire da giugno 1967, era decisivo se la Cassa di Compensazione avesse il diritto di far decorrere l'inizio del termine annuale di prescrizione dal momento in cui si era resa conto del suo errore. Il tribunale ha risposto affermativamente e ha spiegato che per "aver avuto conoscenza" ai sensi della legge si deve intendere il "rendersi conto" dell'errore. Il termine annuale di prescrizione inizia quindi nel momento in cui l'amministrazione si rende conto della prestazione erronea, e non già quando avrebbe potuto averne conoscenza in modo oggettivo.

Per quanto riguarda il principio della protezione del legittimo affidamento, il…