Fatti

La signora [J.], nata nel 1955, è impiegata a tempo parziale su chiamata come formatrice presso [M.] dal 1° gennaio 2009. Con decisione del 7 febbraio 2012, la Cassa di disoccupazione Unia ha negato il diritto all'indennità di disoccupazione a partire dal 19 febbraio 2012, in quanto non vi era alcuna perdita di guadagno computabile. [J.] aveva già percepito indennità giornaliere dall'assicurazione contro la disoccupazione più volte a partire dal 19 febbraio 2010.

Il Tribunale amministrativo del Cantone di Svitto ha respinto il ricorso presentato da [J.] con decisione del 17 agosto 2012. [J.] ha quindi presentato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo il rinvio del caso alla Cassa di disoccupazione per l'esame del suo diritto all'indennità di disoccupazione.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha affermato che in caso di un rapporto di lavoro su chiamata, che non è stato assunto volontariamente dopo la perdita di un impiego a tempo pieno, ma per necessità e per superare la disoccupazione, si deve presumere una soluzione provvisoria dettata dalla necessità. Una persona assicurata ha quindi fatto solo ciò a cui è tenuta in base all'obbligo di mitigare il danno, assumendo un rapporto di lavoro su chiamata.

Nel caso in esame, tuttavia, la situazione deve essere valutata diversamente, poiché [J.] ora sta richiedendo l'apertura del terzo periodo quadro per la percezione delle prestazioni, in base allo stesso rapporto di lavoro su chiamata presso [M.], che intende continuare a contabilizzare come attività lucrativa intermedia. Considerato il fatto che [J.] svolge questa attività di formatrice…