Fatti

La controversia oppone T., locatario, ai coniugi H., locatori, in merito alla risoluzione di un contratto di locazione di un ristorante situato nella vecchia città di Zurigo. Il contratto iniziale è stato concluso il 27 luglio 1971 e prolungato il 15 maggio 1976 per una durata di dieci anni, con una clausola di non-risoluzione fino al 31 marzo 1987. La risoluzione è stata notificata dai locatori il 25 settembre 1987, con effetto al 30 settembre 1988. Il locatario ha contestato la validità di questa risoluzione, invocando in particolare il divieto di risoluzione durante il periodo di protezione previsto dall'articolo 28 comma 3 della legge sui canoni di locazione (AMSL) e l'assenza di motivi validi per la risoluzione.

Il tribunale di prima istanza ha respinto la domanda del locatario, e il tribunale cantonale ha confermato questo giudizio in appello. Il locatario ha presentato un ricorso dinanzi al Tribunale federale, che è stato respinto.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato i motivi invocati dal locatario, in particolare la violazione dell'articolo 31 numero 1 comma 2 della legge sui canoni di locazione (BMM), che prevede che la risoluzione è nulla se è motivata da un'intenzione di vendicarsi del locatario per aver esercitato i suoi diritti in virtù della legislazione sui canoni di locazione. Il Tribunale federale ha considerato che la questione di sapere se una presunzione di fatto o una presunzione dell'uomo permette di ritenere un'intenzione determinata del locatore è una questione di valutazione delle prove che non può essere rivista.

Il Tribunale federale ha anche esaminato la questione della lacuna del contratto di locazione, che non prevedeva una regola per il caso in cui la risoluzione convenuta fosse impossibile a causa del divieto di risoluzione previsto dall'articolo 28 comma 3…