Fatti

La presente sentenza riguarda un processo di divorzio tra il sig. e la sig.ra Bühlmann. L'ultima istanza cantonale ha respinto la domanda di divorzio della moglie senza ascoltare i testimoni invocati dalla ricorrente. Il Tribunale federale ha ammesso il ricorso della ricorrente, annullato la sentenza impugnata e rinviato la causa all'istanza inferiore per completare le prove e prendere una nuova decisione.

La ricorrente aveva depositato un certificato medico del dott. X, datato 29 gennaio 1969, e chiesto la sua audizione come testimone. Il tribunale cantonale ha respinto questa richiesta, considerando che i medici sono ascoltati come testimoni solo per ragioni particolari e che, in questo caso, nessun motivo speciale giustificava questa audizione.

Legge

Il Tribunale federale ha considerato che l'istanza cantonale aveva commesso un errore nel rifiutare di ascoltare il dott. X come testimone. Secondo l'articolo 321 del Codice penale svizzero, solo il paziente è autorizzato a liberare il medico dal segreto professionale. La liberazione è già contenuta nel fatto che la testimonianza del medico è richiesta.

Il Tribunale federale ha anche considerato che l'istanza cantonale aveva torto di rifiutare l'audizione del dott. X con il motivo che i medici non sono usualmente ascoltati come testimoni su constatazioni mediche. Ciò costituirebbe una restrizione…