Fatti

La non sposata K.S. è madre di due figlie, M. e S. I padri dei bambini pagano un mantenimento mensile. K.S. non svolge alcuna attività lavorativa ed è stata inizialmente sostenuta finanziariamente dal comune di Reinach a partire da marzo 1991 e successivamente dalla città di Liestal a partire da maggio 1991. Il comune di Reinach e la città di Liestal hanno avanzato richieste di sostegno dei parenti nei confronti del padre H.S., respinte tuttavia dal tribunale distrettuale di Arlesheim e dal tribunale superiore del Canton Basilea Campagna.

Legge

Ai sensi dell'art. 328 cpv. 1 CC, le persone si trovano in stato di necessità se non possono procurarsi da sé il necessario per il loro sostentamento. Ciò accade quando qualcuno non è in grado di lavorare, non ha possibilità di guadagno o non gli può essere ragionevolmente richiesta un'attività lavorativa.

Il Tribunale federale afferma che la giurisprudenza sul diritto del divorzio, secondo la quale un genitore può essere dispensato dall'attività lavorativa per dedicarsi alla cura dei figli, non può essere semplicemente trasferita all'obbligo di sostegno dei parenti. Piuttosto, è determinante se, per il benessere del bambino, sia necessaria una cura personale da parte della madre e quindi un'attività lavorativa non sia ragionevole. Ciò può essere il caso in particolare per i bambini…