Fatti
Con decisione del 29 marzo 1985, la Cassa cantonale vodese di compensazione ha richiesto a Bruno [P.], nato nel 1913, la restituzione di 14'388 franchi a titolo di prestazioni complementari indebitamente percepite dal 1° luglio 1981 al 31 dicembre 1984. L'assicurato ha chiesto la remissione del suo debito, ma la cassa ha respinto tale richiesta, riducendo tuttavia il credito a 7'100 franchi e rinunciando al rimborso di 7'288 franchi che considerava inesigibili.
Bruno [P.] ha fatto ricorso contro questa decisione presso il Tribunale delle assicurazioni del Cantone di Vaud, che ha respinto il ricorso e dichiarato che [P.] era debitore di 14'388 franchi. [P.] ha quindi interposto un ricorso di diritto amministrativo contro questa sentenza.
Legge
Il Tribunale federale ha innanzitutto esaminato se il tribunale cantonale potesse annullare o modificare la dichiarazione della cassa relativa all'inesigibilità di 7'288 franchi del suo credito. Ha concluso che questa dichiarazione non era oggetto di ricorso, in quanto non modificava e non annullava l'obbligo di restituzione, ma costituiva una semplice misura di esecuzione.
La seconda questione era se fosse possibile compensare il debito dell'assicurato con le prestazioni complementari alle quali aveva diritto. Il Tribunale federale ha ritenuto che, quando la differenza tra il reddito lordo del beneficiario e il minimo…