Fatti
La S. AG (attrice) è un'azienda del settore delle macchine tessili ed è titolare di un brevetto europeo per un "procedimento e dispositivo per ricamare su una macchina da ricamo a navetta". La L. AG (convenuta) è anch'essa attiva nella costruzione di macchine da ricamo. L'attrice accusa la convenuta di utilizzare le sue macchine da ricamo in modo tale da violare il brevetto di procedimento dell'attrice. Il Tribunale di commercio ha respinto la domanda, in quanto non ha riscontrato alcuna violazione del brevetto. Il Tribunale federale conferma la decisione del Tribunale di commercio.Legge
Il Tribunale federale spiega che, sebbene la legge svizzera sui brevetti non conosca la violazione indiretta del brevetto, prevede una responsabilità civile per la partecipazione a una violazione del brevetto (art. 66 lett. d LBI). Di conseguenza, una persona può essere ritenuta responsabile se istigata ad atti che violano il brevetto, se vi partecipa, ne favorisce o facilita la commissione.
Nel caso in questione, il Tribunale di commercio ha constatato che il manuale operativo della convenuta non contiene istruzioni per il blocco del disco di compensazione e quindi per la realizzazione del procedimento che viola il brevetto. Inoltre, non è stato…