Fatti
Le ricorrenti, una fondazione tedesca e una società di partecipazioni tedesca, avevano concluso operazioni su derivati con la resistente, la massa fallimentare della C. AG in liquidazione. Tali operazioni erano disciplinate da una clausola di foro a favore dei tribunali inglesi contenuta nel contratto quadro ISDA del 1992. A seguito del fallimento della C. AG, è sorta una controversia sul calcolo del risarcimento danni, a seguito della quale le ricorrenti hanno presentato in Svizzera azioni di collocazione. La resistente ha a sua volta intentato un'azione di rivendicazione di crediti contro le ricorrenti dinanzi all'High Court inglese.
Il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo ha negato la competenza internazionale dei tribunali svizzeri, in quanto le parti avevano concluso un accordo esclusivo di foro a favore dei tribunali inglesi. Le ricorrenti hanno impugnato questa decisione con un ricorso in materia civile al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha concluso che la clausola di foro di cui alla Sezione 13(b) del contratto quadro ISDA del 1992 stabilisce la competenza esclusiva dei tribunali inglesi, nella misura in cui siano interessati i tribunali di uno Stato contraente della Convenzione di Lugano. L'interpretazione della istanza precedente, secondo la quale…