Fatti

X. è proprietario di un fondo stradale (particella n. 1) situato tra le proprietà di Y. (particelle n. 2 e 3). Gli alberi di [Y.] si protendono sulla particella di X. e fanno cadere le loro foglie sulla strada, il che secondo X. crea un pericolo. X. ha quindi presentato un'azione di cessazione del disturbo e, in subordine, una richiesta affinché [Y.] sia tenuto a tagliare i rami protesi. Le istanze cantonali hanno respinto la richiesta di X., ritenendo che la caduta delle foglie non costituisse un'immissione eccessiva ai sensi dell'art. 684 CC e che X. non potesse nemmeno agire sulla base dell'art. 641 cpv. 2 CC senza dimostrare un danno significativo alla sua proprietà.

Legge

Il Tribunale federale respinge il ricorso di X. Infatti, secondo le constatazioni delle istanze cantonali, la caduta di foglie su questa strada di quartiere residenziale senza traffico di transito, pur potendola rendere scivolosa, non costituisce un'immissione eccessiva ai sensi dell'art. 684 CC. Allo stesso modo, per poter agire sulla base dell'art. 641 cpv. 2 CC contro i rami protesi, X. doveva dimostrare un danno significativo alla sua proprietà, il che non ha fatto. Il Tribunale federale ritiene che i mezzi di diritto a disposizione del vicino, ovvero il diritto di tagliare i…