Fatti
La società B. S.A. ha assunto la signora [A.] a partire dal 1° giugno 1981 per una durata determinata di almeno due anni, con un periodo di prova di sei mesi. Non essendo soddisfatta delle prestazioni della sua dipendente, B. S.A. ha deciso di prorogare il periodo di prova di un mese, ovvero fino al 31 dicembre 1981. Il 16 dicembre 1981, B. S.A. ha licenziato la signora [A.] con effetto dal 23 dicembre 1981. La signora [A.] si è opposta a questo licenziamento, sostenendo che la proroga del periodo di prova non era valida.
La signora [A.] ha intentato un'azione contro B. S.A. per il pagamento di 20'317 fr. 50. La Corte civile del Tribunale cantonale vodese ha accolto la domanda. B. S.A. ha presentato ricorso di riforma al Tribunale federale, chiedendo principalmente il rigetto della domanda.
Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso e confermato la sentenza impugnata. Ha ritenuto che il limite di tre mesi fissato dall'art. 334 cpv. 2 CO per il periodo di prova si applichi anche ai contratti di lavoro a tempo determinato e non solo ai contratti a tempo indeterminato. Questa interpretazione è conforme alla sistematica della legge e alla volontà del legislatore, che mirava ad evitare gli abusi in materia di proroga del periodo di prova.
Il Tribunale federale ha inoltre respinto l'argomento della convenuta secondo cui…