Fatti

La controversia oppone la società E. Revisions- e Treuhand AG (la convenuta) a R. (l'attore). L'attore aveva affidato alla convenuta, nel 1978, la gestione del suo patrimonio, composto da 3,1 milioni di franchi, con l'obiettivo principale della conservazione del suo patrimonio. La convenuta ha investito il denaro sul mercato dei valori mobiliari e ha fatturato all'attore un onorario del 25% sui profitti realizzati. Tuttavia, la convenuta ha contratto prestiti Lombard e ha assunto rischi eccessivi, ciò che ha comportato perdite importanti per l'attore.

L'attore ha introdotto un'azione legale contro la convenuta e il suo amministratore, W., dinanzi al tribunale distrettuale di Lenzburg. Il tribunale ha respinto la domanda contro W. e ha condannato la convenuta a pagare all'attore 684 992,50 franchi con interessi. La convenuta ha interposto appello dinanzi alla corte superiore del cantone di Argovia, che ha confermato la sentenza.

La convenuta ha successivamente presentato un ricorso dinanzi al DTF, che ha respinto il ricorso e confermato la sentenza della corte superiore.

Legge

Il DTF ha considerato che il contratto tra le parti era un contratto di gestione di patrimonio, soggetto alle disposizioni dell'articolo 398 al. 2 CO. La corte ha stimato che la convenuta aveva violato il suo dovere di diligenza e di fedeltà contrattando prestiti Lombard e assumendo rischi eccessivi, senza informare l'attore dei pericoli della gestione speculativa.

La corte ha anche considerato che la convenuta aveva mancato al suo obbligo di informazione e di consulenza nei confronti dell'attore, non fornendogli informazioni chiare e precise sulla gestione del suo patrimonio. La corte ha stimato che la convenuta aveva…