Fatti

Il signor G. Z., nato nel 1957, cittadino dell'ex Jugoslavia, ha subito il 22 agosto 1987 un ematoma epidurale con frattura da affondamento a seguito di un incidente stradale, a causa del quale è stato necessario eseguire una craniectomia. Di conseguenza, ne è risultata una lieve o moderata compromissione delle funzioni cerebrali. L'Istituto svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA) si è fatto carico dei costi del trattamento curativo.

Il signor G. Z. si è annunciato il 6 gennaio 1988 all'assicurazione invalidità per richiedere le prestazioni. Tuttavia, la Commissione dell'assicurazione invalidità è giunta alla conclusione che i presupposti assicurativi per l'attribuzione di una rendita d'invalidità non fossero soddisfatti, in quanto il signor G. Z. non si era trattenato ininterrottamente in Svizzera nel periodo dal 22 agosto 1987 al 1° agosto 1988, data dell'insorgere dell'invalidità.

Legge

Il Tribunale federale delle assicurazioni afferma che, in base all'Accordo sulla sicurezza sociale tra la Svizzera e la Jugoslavia, i cittadini jugoslavi senza domicilio in Svizzera, che devono abbandonare la loro attività lavorativa in Svizzera a causa di un infortunio o di una malattia e "rimangono" fino al verificarsi del caso assicurativo, sono considerati assicurati secondo la legislazione svizzera ai fini della concessione delle prestazioni dell'assicurazione invalidità.

Il Tribunale chiarisce che la nozione giuridica indeterminata "rimangono" deve essere intesa nel senso di "risiedere abitualmente". Per la "residenza abituale" sono determinanti la presenza effettiva in Svizzera, la volontà di mantenere tale residenza e il centro di tutti i rapporti in Svizzera.

In linea di principio, non è richiesta una permanenza ininterrotta fino al verificarsi del caso assicurativo. Tuttavia, la residenza non deve subire interruzioni sostanziali. Come linea guida, si può fare riferimento all'art. 9 del Protocollo finale, secondo il quale…