Fatti

Le parti, X. e Y., si sono sposate nel 1972 in Svizzera. X. è impiegato come diplomatico presso la Confederazione Svizzera ed è assicurato presso la Cassa pensioni della Confederazione (Publica). Il 22 agosto 2002, le parti, allora entrambe residenti negli Stati Uniti, hanno stipulato una convenzione di divorzio autenticata da un notaio, nella quale hanno regolato la divisione della previdenza. Il tribunale del divorzio americano (Superior Court of the District of A.) ha approvato questa convenzione. Poiché la Publica si è rifiutata di trasferire la metà del saldo previdenziale a Y. finché la sentenza di divorzio non fosse stata riconosciuta e dichiarata esecutiva da un tribunale svizzero, X. ha presentato una richiesta di riconoscimento ed esecutività della sentenza americana presso la Corte d'Appello del Cantone di Berna. La Corte d'Appello ha respinto questa richiesta.

Legge

Il Tribunale federale annulla la sentenza della Corte d'Appello. Esso stabilisce che le regolamentazioni previdenziali straniere sono in linea di principio riconoscibili, a condizione che non violino l'ordine pubblico materiale. Nel caso in questione, la soluzione concordata dalle parti e approvata dal tribunale americano soddisfa questi requisiti. Sebbene il tribunale straniero non possa impartire disposizioni vincolanti nei confronti dell'istituto di previdenza, in quanto non era parte nel procedimento di divorzio, tuttavia esso ha stabilito il principio e l'entità…