Fatti

La società Novima AG è stata invitata dal suo amministratore a effettuare pagamenti alla SUVA e all'AVS entro il 1° e il 5 gennaio 1974 rispettivamente. Contro questi inviti, la società ha presentato un reclamo all'autorità cantonale di vigilanza per l'esecuzione forzata e il fallimento e ha contestualmente richiesto l'effetto sospensivo del suo reclamo. Il presidente dell'autorità cantonale di vigilanza ha respinto questa richiesta, motivando che il reclamo sarebbe presumibilmente infondato.

Contro questa decisione del presidente dell'autorità di vigilanza, la società Novima AG ha presentato un ricorso alla Camera dell'esecuzione forzata e del fallimento del Tribunale federale, chiedendo che il suo reclamo contro le decisioni del suo amministratore del 19 e 21 dicembre 1973 sia immediatamente sospeso.

Legge

La Camera dell'esecuzione forzata e del fallimento del Tribunale federale è giunta alla conclusione che l'atto con cui il presidente ha concesso o negato l'effetto sospensivo richiesto non può essere considerato una decisione ai sensi dell'art. 19 LEF. Si tratta piuttosto di una semplice disposizione procedurale in un procedimento di reclamo pendente, che non può essere oggetto di un ricorso al Tribunale federale ai sensi dell'art. 19 LEF.

Inoltre, ai sensi dell'art. 19 LEF, il ricorso al Tribunale federale può…