Fatti
All'inizio del 1975, la società Squibb S.p.A. di Roma vendette alla COCISA S.r.l. di Milano due quantitativi di penicillina per un valore complessivo di 329'184'066 lire italiane. La merce fu trasportata nei magazzini della ditta Gondrand a Chiasso, a disposizione della COCISA S.r.l. Successivamente, l'amministratore della COCISA S.r.l. presentò alla succursale Gondrand di Chiasso due fatture false, secondo le quali la penicillina risultava venduta alla società Romalimpex di Losanna. Cermelli, l'amministratore della COCISA S.r.l., costituì quindi in pegno i "delivery orders" emessi dalla ditta Gondrand a favore di Edmondo Galletti e della Privat Kredit Bank, ottenendo rispettivamente mutui di 88'000 e 100'000 dollari USA.
La Squibb S.p.A., non avendo ricevuto il pagamento della merce, ottenne il sequestro della penicillina depositata nei magazzini Gondrand. La Privat Kredit Bank e Edmondo Galletti rivendicarono un diritto di pegno e di proprietà sulla merce in base ai "delivery orders" in loro possesso. Il Pretore di Mendrisio-Sud e il Tribunale di appello del Cantone Ticino respinsero le loro richieste, ritenendo che i "delivery orders" non fossero titoli rappresentativi della merce ai sensi della legge.
Legge
La Corte federale ha confermato che i "delivery orders" emessi dalla ditta Gondrand, privi di alcuni requisiti essenziali previsti dalla legge, non possono essere considerati titoli rappresentativi della merce ai sensi dell'art. 1153 CO. Di conseguenza, il semplice trasferimento di tali documenti non può comportare il trasferimento della proprietà o la costituzione di un diritto di pegno sulla merce.
Tuttavia, la Corte ha riconosciuto che i "delivery orders", pur non essendo validi come titoli rappresentativi, mantengono il loro valore come mezzi di prova e titoli di…