Fatti

Il ricorrente X. ha acquistato nel 2001 dai suoi genitori D. ed E. un fondo gravato da una cartella ipotecaria di quinto rango di CHF 8'000.-. Questa cartella ipotecaria era stata originariamente emessa nel 1980 dal venditore A. a favore degli acquirenti B. e C. per garantire un prestito. Quando B. e C. hanno venduto il fondo a Y. nel 1983, la cartella ipotecaria è stata trasferita gratuitamente a Y. Y. ha successivamente venduto il fondo nel 1987 a D. ed E., senza trasferire la cartella ipotecaria. X. ha ora richiesto a Y. la consegna della cartella ipotecaria, richiesta respinta dalle istanze precedenti.

Legge

Il Tribunale federale conferma il rifiuto della consegna della cartella ipotecaria. Sebbene la cartella ipotecaria debba in linea di principio essere restituita al debitore o al terzo proprietario pignoratizio dopo l'estinzione del credito, X. non può far valere tali diritti in quanto non era né debitore né terzo proprietario pignoratizio al momento dell'estinzione del credito. In qualità di attuale proprietario del fondo, X. potrebbe acquisire la cartella ipotecaria solo se fosse autorizzato, come debitore, a estinguere il credito, il che qui non è il caso.

…