Fatti

A. è un cittadino kosovaro che vive in Svizzera dal 1992 e che in ultimo disponeva di un permesso di domicilio. È stato più volte condannato penalmente, tra l'altro per violazione della legge sugli stupefacenti e della legge sulla protezione delle acque. L'Ufficio per la migrazione e l'integrazione del Cantone di Argovia ha pertanto revocato il suo permesso di domicilio e gli ha rilasciato - con riserva dell'assenso della Segreteria di Stato della migrazione - un permesso di soggiorno (cosiddetta retrocessione). A. ha presentato ricorso contro tale decisione al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha deciso che la retrocessione è ammissibile anche per i permessi di domicilio concessi in base al diritto previgente. Tuttavia, il requisito dell'assenso della SEM per il rilascio del permesso di soggiorno è contrario all'art. 99 LStrI. L'art. 63 cpv. 3 LStrI non si oppone in linea di principio alla retrocessione.

La retrocessione di un permesso concesso in base al diritto previgente deve essere legata a carenze attuali di integrazione di notevole entità; solo in tal…