Fatti
L'Ufficio di controllo del lavoro del Cantone di Zurigo (AKZ) ha effettuato il 16 febbraio 2015 un controllo sulle condizioni di lavoro e retributive in un cantiere edile. In tale occasione è stato controllato il cittadino portoghese [A.], dipendente della società X. AG. L'AKZ ha richiesto alla X. AG di consegnare vari documenti relativi alle condizioni di lavoro e retributive di [A.], ma la X. AG non lo ha fatto.
L'Ufficio dell'economia e del lavoro del Cantone di Zurigo (AWA) ha quindi ordinato a B., unico membro del consiglio di amministrazione della X. AG con firma individuale, di trasmettere copie del contratto di lavoro, delle buste paga e dei rapporti sulle ore di lavoro del dipendente A. Contro tale decisione, la X. AG ha presentato con successo ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo.
Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (WBF) ha quindi presentato ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che le commissioni tripartite, ai sensi dell'art. 360b cpv. 5 CO, hanno il diritto di ottenere la consegna di tutti i documenti necessari per lo svolgimento dei loro accertamenti. Ciò risulta dalla storia della genesi della norma, dalla sua collocazione sistematica e dalla disposizione dell'art. 7 cpv. 2 della Legge sui lavoratori distaccati (LDist).
Il Tribunale federale ha spiegato che le commissioni tripartite hanno il mandato legale di monitorare il mercato del lavoro e di effettuare accertamenti sui salari usuali in un determinato settore. A tal fine, devono poter acquisire le informazioni necessarie, il che implica un obbligo di consegna da parte delle società controllate.
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