Fatti
W. deteneva presso la banca X.-AG di Zurigo un conto corrente in valuta italiana. Su incarico di W., il 18 dicembre 1981 la X.-AG ha chiesto per telegramma alla sua banca corrispondente di Milano di trasferire un importo di 19,4 milioni di lire su un conto numerico presso la banca Y. di Lugano. A causa delle normative valutarie italiane, che non consentono trasferimenti valutari su conti anonimi all'estero, la banca corrispondente italiana ha trattenuto l'importo e ha chiesto alla X.-AG e alla banca di Lugano di comunicarle il nome e l'indirizzo del titolare del conto beneficiario. Poiché le due banche non hanno ottemperato a questa richiesta, le autorità italiane hanno confiscato l'importo. Di conseguenza, la X.-AG ha addebitato l'importo di 19,4 milioni di lire sul conto di W. W. ha rimproverato alla X.-AG di aver violato il suo dovere di diligenza e le ha chiesto di annullare l'addebito o di rimborsarle l'importo corrispondente in franchi svizzeri (Fr. 30'070.-).
Legge
Il Tribunale federale ha deciso che la X.-AG non ha eseguito il bonifico con la dovuta diligenza e quindi non può rivendicare il rimborso delle sue spese ai sensi dell'art. 402 cpv. 1 CO. Poiché la perdita è dovuta alla negligenza della X.-AG, essa non può nemmeno invocare l'art. 402 cpv. 2 CO per trasferire il danno a W.
Inoltre, il Tribunale federale…