Fatti
B., nato nel 1948, percepisce dal 1° luglio 2002 una rendita AI (assicurazione invalidità) intera con un grado di invalidità del 95%. L'istituto di assicurazione sociale del Cantone di San Gallo gli ha accordato con effetto dal 1° luglio 2005 prestazioni complementari (PC) mensili, computando un reddito ipotetico della moglie, nata nel 1956, di Fr. 11'746.- annui. La moglie dell'assicurato è stata riconosciuta dalla sua medico di famiglia come incapace al lavoro al 70%.
Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone di San Gallo ha annullato la decisione di opposizione e rinviato il caso all'istituto di assicurazione sociale per ulteriori accertamenti e una nuova decisione. Quest'ultimo ha presentato ricorso al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale afferma che l'istituto di assicurazione sociale è tenuto a verificare autonomamente, dal punto di vista medico, lo stato di salute e la capacità lavorativa della moglie dell'assicurato. Non può limitarsi ad attendere l'esito di un eventuale procedimento AI.
L'attestato del medico curante del 11 gennaio 2006 soddisfa i requisiti giurisprudenziali per una base di valutazione medica. Su questo si deve fare affidamento.
…