Fatti

I membri della comunità di interessi (CI) Y., che sono proprietari di appartamenti in condominio dell'Aparthotel "Y." a C., hanno intentato una causa contro la X.Y. AG e il suo presidente del consiglio di amministrazione, il dott. A. Essi richiedono il pagamento del canone di locazione per la gestione dei loro appartamenti e la restituzione del reddito lordo dell'alloggio dopo la cessazione dell'attività alberghiera.

Il Tribunale distrettuale di Surselva non è entrato nel merito della causa per difetto di competenza territoriale. Tuttavia, il Tribunale cantonale dei Grigioni ha annullato questa decisione e ha dichiarato competente il Tribunale distrettuale di Surselva.

I ricorrenti hanno chiesto al Tribunale federale di non entrare nel merito della causa, in quanto vi sarebbe una violazione dell'art. 23 GestG.

Legge

Nell'esaminare la competenza territoriale, il Tribunale federale distingue tra fatti interni e fatti internazionali:

Per le azioni dei controinteressati con domicilio in Svizzera (punti 1, 2 e 4a della domanda giudiziale), la competenza del Tribunale distrettuale di Surselva deriva dagli artt. 23, 7 cpv. 2 e 25 GestG.

Per le azioni degli altri controinteressati con domicilio all'estero, la competenza è determinata dalla Convenzione di Lugano. A tal fine, per il punto 1 della domanda giudiziale (canone di locazione), si applica l'art. 16 n. 1 lett. a CL, in base al quale sono competenti i tribunali del luogo in cui si trova il bene. Poiché la LDIP non prevede un foro speciale per le controversie di locazione, in base ai fori contrattuali generali sono competenti i tribunali…