Fatti
La controversia riguarda una decisione giudiziaria resa il 18 settembre 1997, che è stata inviata alla ricorrente il 3 ottobre 1997. La ricorrente aveva richiesto che la sua corrispondenza fosse custodita per un periodo di due mesi ai sensi dell'articolo 145 comma 2 dell'Ordinanza sulle poste (OSP 1). La corrispondenza è stata consegnata alla ricorrente il 15 ottobre 1997. La ricorrente ha presentato un ricorso contro la decisione giudiziaria il 24 ottobre 1997, sostenendo che il termine di ricorso di 10 giorni era stato rispettato.
Le parti coinvolte sono la ricorrente, G. AG, e l'autorità giudiziaria competente. La procedura è stata condotta dinanzi alla Camera delle esecuzioni e fallimenti del Tribunale federale.
Legge
La Corte federale ha esaminato la questione se la richiesta di custodia della corrispondenza avesse l'effetto di prorogare il termine di ricorso contro la decisione giudiziaria. La Corte ha considerato che, in modo analogo a quanto avviene per la consegna degli invii postali in una cassetta delle lettere o una casella postale, un invio raccomandato, in caso di richiesta di custodia della corrispondenza ai sensi dell'articolo 145 comma 2 OSP 1, è considerato comunicato l'ultimo giorno di un termine di sette giorni dalla ricezione del plico all'ufficio postale del domicilio del destinatario.
La Corte ha anche considerato che la ricorrente, che si era opposta alla vendita della sua proprietà con tutti i mezzi a sua disposizione, doveva aspettarsi la notificazione della decisione giudiziaria. Pertanto, aveva l'obbligo di assicurarsi che gli atti di procedura le fossero notificati (116 Ia 90 E. 2a S. 92, con riferimenti).
La Corte ha concluso che, in questo…