Fatti
Il 12 maggio 1997, il Gran Consiglio del Cantone di Turgovia ha emanato una legge che fissava il valore locativo imputato per la proprietà abitativa occupata dal proprietario al 60% del valore locativo di mercato. Contro questa modifica legislativa, diversi ricorrenti hanno presentato un ricorso di diritto pubblico sostenendo che la deduzione prevista dal valore locativo di mercato viola il principio di tassazione secondo la capacità contributiva.Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha affermato che la Legge sull'armonizzazione delle imposte dirette cantonali e comunali lascia al legislatore cantonale la libertà di fissare il valore locativo imponibile a un livello inferiore rispetto al valore locativo di mercato, purché sia rispettata la soglia minima del 60% del valore locativo di mercato. La disposizione impugnata della legge fiscale turgoviese, che prevede una deduzione del 40% dal valore locativo di mercato, soddisfa questo requisito. Sebbene la legge non lasci più alcun margine tra il limite legale superiore e il limite costituzionale inferiore, può essere applicata in modo conforme alla Costituzione se le autorità garantiscono che il valore locativo imputato corrisponda effettivamente ad almeno il 60% del valore locativo di mercato. Le autorità sono libere di scegliere un metodo di stima adeguato per raggiungere questo obiettivo.
Il Tribunale federale ha affermato che una certa schematizzazione e globalizzazione del diritto…