Fatti
E., cittadina germanica domiciliata in Ticino, è deceduta in Germania l'8 agosto 1994. Con testamento pubblico del 1° agosto precedente, la defunta ha istituito erede unica A., residente in Germania, e ha confermato di essere stata edotta dei diritti sulla legittima della figlia B., residente anch'essa in Germania. B. ha promosso azione di riduzione nei confronti dell'erede A., rivendicando il diritto alla legittima secondo il diritto svizzero.
Il Tribunale di appello del Cantone Ticino ha deciso che la successione è disciplinata dal diritto svizzero, in quanto la defunta non aveva validamente espresso una professio iuris a favore del diritto tedesco. A. ha presentato ricorso per riforma al Tribunale federale, chiedendo l'applicazione del diritto tedesco.
Legge
Il Tribunale federale ha accolto il ricorso, ritenendo che la defunta abbia validamente espresso la volontà di sottoporre la sua successione al diritto tedesco.
Secondo il Tribunale, l'art. 90 cpv. 2 della Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP) consente al testatore di sottoporre la successione a uno dei suoi diritti nazionali, anche in modo implicito, purché il testo della disposizione di ultima volontà contenga indizi sufficienti in tal senso. Nel caso concreto, il testamento è stato redatto in Germania da un notaio tedesco, con…