Fatti
Il caso riguarda la richiesta di [S.], un assicurato tetraplegico a seguito di un'embolia vascolare nel maggio 2008, di assunzione dei costi per un apriporta automatico per la porta d'ingresso della sua abitazione come ausilio dell'assicurazione invalidità (AI). L'ufficio AI del Cantone di San Gallo aveva respinto la richiesta dell'apriporta, a seguito di che [S.] aveva presentato reclamo. Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone di San Gallo ha accolto parzialmente il reclamo e ha riconosciuto a [S.] il diritto all'apriporta. L'ufficio AI ha quindi presentato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale annulla la decisione cantonale e stabilisce che [S.] non ha diritto all'apriporta automatico per la porta d'ingresso come ausilio dell'assicurazione invalidità. La motivazione è la seguente:
Secondo la giurisprudenza, la fornitura di ausili è soggetta ai requisiti generali di idoneità, necessità ed efficacia dell'integrazione. Il diritto agli ausili è disciplinato in modo esaustivo nella Legge federale sull'assicurazione invalidità (LAI) e nel relativo Regolamento (RAI). L'elenco delle categorie di ausili contenuto nell'allegato al RAI è esaustivo, in quanto elenca gli ausili ammissibili.
L'apriporta non può essere sussunto né sotto la voce "dispositivi di controllo ambientale" ai sensi del punto…