Fatti
La società A. AG (la locatrice o creditrice) ha affittato alla società C. SA (la conduttrice o debitrice) uno spazio pubblicitario nella piscina di Y. per una durata di tre anni, dal 15 luglio 2002 al 15 luglio 2005. L'11 giugno 2007, la locatrice ha inviato alla conduttrice una fattura di 1'800 franchi più 136 franchi e 80 centesimi di IVA a titolo di canone di locazione per il periodo dal 15 luglio 2007 al 15 luglio 2008. Avendo la conduttrice fatto opposizione al precetto di pagamento notificato dall'Ufficio esecuzioni, la locatrice ha richiesto la revoca provvisoria di tale opposizione.Legge
Il Tribunale federale ha dapprima esaminato l'ammissibilità dei ricorsi. Sebbene il valore della controversia sia inferiore a 30'000 franchi, il Tribunale ha ammesso il ricorso di diritto costituzionale, ritenendo che la questione se l'effetto di pubblicità positivo di cui all'art. 933 cpv. 1 CO si applichi anche alle autorità giudiziarie e non solo ai terzi designati dalla legge sollevi una questione giuridica di principio.
Nel merito, il Tribunale federale ha ritenuto che il cambiamento della ragione sociale del debitore, da C. SA a B. SA, fosse un fatto notorio risultante da una pubblicazione accessibile a chiunque nella Gazzetta…