Fatti
In questa causa, la Cassa nazionale svizzera di assicurazione contro gli infortuni (SUVA) ha sospeso le prestazioni versate a W. a decorrere dal 9 luglio 1995. W. ha presentato due ricorsi successivi contro questa decisione presso il Tribunale amministrativo del Cantone di Svitto. Il primo ricorso, presentato il 16 ottobre 1997, è stato respinto il 5 novembre 1997 dal tribunale cantonale con la motivazione che l'avvocato di W. non aveva corretto le espressioni inappropriate contenute nel ricorso entro il termine stabilito. W. ha quindi presentato un secondo ricorso il 20 novembre 1997, che è stato infine accolto dal tribunale cantonale il 30 settembre 1998, ritenendo che la SUVA dovesse continuare a versare le prestazioni legali oltre il 9 luglio 1995.
La SUVA ha quindi fatto ricorso contro questa decisione presso il Tribunale federale delle assicurazioni.
Legge
Il Tribunale federale delle assicurazioni ritiene che il tribunale cantonale non avrebbe dovuto entrare nel merito del secondo ricorso presentato il 20 novembre 1997. Infatti, il primo ricorso presentato il 16 ottobre 1997 era ancora pendente al momento della presentazione del secondo ricorso, in quanto il procedimento non si era concluso che con la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni del 15 maggio 1998 che respingeva il ricorso contro il mancato ingresso nel merito del 5 novembre 1997. Di conseguenza, il secondo ricorso era irricevibile a causa della litispendenza.
Sebbene la…